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ICT Genesia. Più sicuri, più sereni

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Che cos'è la verifica periodica DPR 462/01

La verifica periodica DPR 462/01 è un'ispezione obbligatoria per il datore di lavoro, atta a verificare la non pericolosità dell’impianto per la sicurezza dei lavoratori.

Le verifiche hanno lo scopo di controllare l’efficienza dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

A differenza dei controlli manutentivi, le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 possono essere svolte solo da soggetti abilitati.  

Cos’è l’impianto di messa a terra? 

È l’insieme delle misure di sicurezza di un impianto elettrico per la protezione dai contatti indiretti: in caso di guasto dell’impianto elettrico, l’impianto di messa a terra protegge le persone dal rischio di folgorazione. 

Cosa sono i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche?

Si tratta di impianti installati con l’obiettivo di proteggere una struttura dal rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, riducendone i possibili danni. Tali misure di protezione (come, ad esempio, i parafulmini) sono installate a seguito di una valutazione del rischio, che è obbligatoria per i luoghi di lavoro ed è eseguita da professionisti abilitati.

Cos’è un impianto elettrico installato nei luoghi con pericolo di esplosione?

Si tratta di un impianto elettrico installato in luoghi con pericolo d’esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri, comunemente identificati come luoghi ATEX (abbreviazione di ATmosphères EXplosibles).

 

Che cos'è il DPR 462/01?

Il DPR 462 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 2002), che regolamenta le verifiche di: 

  • impianti di messa a terra
  • impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione 
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Ogni quanto svolgere le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01?

Il DPR 462/01 dispone l’esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti secondo una frequenza ben precisa:  

  • biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti sottoposti a controllo dei Vigili del Fuoco o a maggior rischio in caso di incendio e in luoghi con pericolo di esplosione;
  • quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

Fra i principali casi in cui vige l’obbligatorietà della verifica biennale possiamo segnalare i seguenti esempi: 

  • Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore ai 116 kW;
  • Edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m;
  • Autorimesse pubbliche o private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore ai 300 m²;
  • In ogni caso quando è previsto il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).

Perché analizzare l’acqua?

L’acqua di rete è controllata in primis dal gestore del servizio idrico, che è tenuto per legge ad effettuare periodicamente delle analisi di controllo per verificarne la conformità ai parametri di idoneità stabiliti dal Dlgs 31/2001 e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) garantendone quindi la qualità. Allora viene da chiedersi perché fare le analisi dell’acqua potabile se è già controllata all’origine e quando è davvero necessaria l’analisi dell’acqua.


In base alla normativa, garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano (ovvero quelle impiegate sia a uso potabile, sia per la preparazione di cibi o per altri utilizzi domestici, come le acque di tipo condominiale) è responsabilità del gestore della rete fino al punto di entrata dell’acquedotto in qualsiasi proprietà privata.


Dal punto di innesto dell’acquedotto in poi (il contatore), è responsabilità del privato (il proprietario dell’edificio o il suo legale rappresentante) assicurarsi che l’impianto idrico sia a norma e che la qualità dell’acqua nel punto di consegna non sia in qualche modo compromessa.
Infiltrazioni nei tubi, incrostazioni, usura dei materiali e altri fattori di rischio possono alterare la qualità dell’acqua causando criticità potenzialmente dannose per la salute.

Ecco perché è importante che tutti controllino periodicamente la qualità dell’acqua. È sempre bene verificare la qualità di una risorsa così importante per l’uomo, anche se è già stata sottoposta ai controlli dall’ente gestore, per maggiore sicurezza e soprattutto quando si è in presenza di rischi dovuti a impianti obsoleti o impianti di accumulo.

È obbligatoria la verifica dell'impianto ai sensi del DPR 462/01?

Il DPR 462/01 prescrive l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie nei luoghi di lavoro e in ambito residenziale, dove presente almeno un lavoratore nell'accezione intesa dall'art.2 comma a) del D.lgs. 81/08: 

  • Aziende e datori di lavoro

Ai sensi del DPR 462/01, per gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) o, in alternativa, Asl/Arpa. 

  • Condomini e Edifici Residenziali

Per quanto riguarda l’esecuzione delle verifiche in ambito residenziale, è il Testo Unico Sulla Sicurezza a fornire importanti definizioni per stabilire le responsabilità. Il decreto, infatti, ci fornisce le seguenti definizioni: 

2a) lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” (es. addetti alla vigilanza, al portierato, alla pulizia, giardinieri e manutentori…)

2b) datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2c) azienda: “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato"

Quando il condominio impiega lavoratori non direttamente dipendenti l’amministratore di condominio può essere parimenti assimilato al Datore di Lavoro. Incaricare un Organismo di Ispezione di Terza Parte per la verifica degli impianti negli stabili da lui gestiti, garantisce lo svolgimento del processo ispettivo in conformità ai requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza.

È obbligatorio fare le analisi delle acque?

L’acqua è un elemento indispensabile alla vita e, anche quando non è direttamente consumata per usi alimentari, è comunque importante garantirne la qualità e salubrità, poiché si utilizza per lavare le mani o pulire materie prime, utensili e ambienti.

Riguardo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, il riferimento principale rimane il decreto legislativo n. 31 del 2001 (e successive modifiche), che prescrive che “le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite” (“Obblighi generali”, art. 4 comma 1) e indica i punti di rispetto della conformità, precisando che i valori di parametro di cui all’allegato I devono essere rispettati “per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano” e “per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa” (art. 5, comma 1).

Il D. Lgs. 31/2001 precisa, inoltre, che l’Ente gestore della rete idrica risponde della qualità dell’acqua fino al contatore (il punto in cui l’acquedotto si allaccia all’impianto idrico di un edificio), mentre è responsabilità del proprietario o legale rappresentante dello stabile (nel caso di condomini, tale responsabilità ricade sull’amministratore condominiale) garantirne la salubrità e la potabilità dal contatore fino al punto di consegna dell’acqua: “Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto” (art. 5, comma 2).

Quali sono le responsabilità in capo al proprietario o legale rappresentante dell'impianto?

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro: la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 4-6-7 del DPR 462/01 (obbligo delle verifiche) sono sanzionate nella misura in cui integrano i reati previsti dagli art. 64, comma 1 lett. e, art. 80, comma 3, art. 296 del D.lgs. 81/08. 

La mancata effettuazione delle verifiche è un’inosservanza contestabile da parte degli Organi di vigilanza pertanto, il responsabile dell’impianto, deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo Abilitato, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti, pena l’arresto o un'ammenda. 

Cosa fare? 
  • far sottoporre gli impianti a verifica periodica da Enti Ispettivi ai sensi del DPR 462/01;
  • comunicare all'INAIL, attraverso il portale CIVA, il nome dell’Ente incaricato ad effettuare le verifiche sugli impianti.

A seguito del Decreto “Milleproroghe” 162/2019, convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020, l’INAIL ha dato inizio al processo di informatizzazione della propria banca dati, fornendo al datore di lavoro, o suo delegato, le procedure da seguire per effettuare la denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 attraverso il portale CIVA.

Per maggiori informazioni sul CIVA e le procedure di comunicazione all’INAIL, clicca qui

 

Come si verifica la qualità dell’acqua?

l controllo di routine mira a verificare periodicamente la qualità organolettica e microbiologica delle acque destinate al consumo umano, per accertare se rispondano ai valori fissati dal D. Lgs. 31/01.

Attraverso le analisi di laboratorio, infatti, si valutano diversi parametri chimici e microbiologici che consentono di controllare la qualità dell’acqua del condominio e la presenza di eventuali batteri patogeni.

I pacchetti analitici proposti permettono di controllare le eventuali criticità che possono emergere nelle reti condominiali. Le analisi sono mirate per verificare se l’impianto è in stato di corretta manutenzione e pertanto comprendono:

  • parametri indicatori come colore, durezza, pH (concentrazione ioni idrogeno), conducibilità, cloro attivo libero
  • parametri chimici per indagare fenomeni di corrosione o cessione come ad esempio ferro, piombo, rame, nichel, cromo, ecc.
  • parametri microbiologici per indagare la presenza di colonie batteriche come ad esempio i coliformi, Escherichia coli ecc

Come si svolge una verifica ai sensi del DPR 462/01?

Secondo quanto previsto dal DPR 462/01, le verifiche periodiche sugli impianti sono svolte esclusivamente da ispettori qualificati; l’esecuzione di una verifica ispettiva si compone delle seguenti fasi

  1. Esame Documentale
  2. Esame a vista 
  3. Esecuzione di prove e misure
  4. Redazione del verbale di verifica

A chi rivolgersi per l’analisi delle acque?

Sia per le analisi delle acque di routine sulla qualità e potabilità dell’acqua, sia per la ricerca di legionella è indispensabile affidarsi esclusivamente a laboratori di prove accreditati, come quelli utilizzati da ICT Genesia.

L’Allegato II del DM 14/06/2017 indica le specifiche per l’analisi dei parametri dell’acqua potabile. Più precisamente, richiede che i laboratori siano accreditati secondo norma UNI EN ISO/IEC 17025 per tutti i metodi utilizzati, a garanzia che i risultati delle analisi per i controlli sulle acque siano documentati e convalidati, nonché conformi alle prestazioni richieste dalla normativa di riferimento.

Infine, per quanto riguarda l’analisi sulla Legionella, è importante che il laboratorio segua la norma ISO 11731 (International Standard Water Quality – Enumeration of Legionella), che indica i metodi di coltura ed analisi per l’isolamento e il conteggio di colonie batteriche in campioni d’acqua. La norma, inoltre, specifica metodi colturali per l’isolamento di ceppi batterici riferibili al genere Legionella e per la determinazione della relativa carica in campioni di acqua.

Come si svolge la verifica delle acque?

L’analisi periodica delle acque è un’azione semplice ed economica per svolgere una corretta vigilanza sullo stato di salute dell’impianto.

Normalmente la verifica include 3 fasi:

1. Campionamento 

I prelievi dei campioni d’acqua sono effettuati esclusivamente da nostro personale tecnico qualificato. Nei casi in cui è richiesto un solo prelievo, normalmente si individua il punto di somministrazione più lontano dal contatore (ad esempio in un condominio, potrebbe essere il rubinetto di un appartamento all’ultimo piano), ma in base alla situazione possono essere fatti più prelievi in punti diversi.

2. Analisi 

I campioni sono preparati e inviati al laboratorio di prove per le analisi che, a seconda delle indagini richieste, possono richiedere alcuni giorni di attesa prima di avere i risultati. Ad esempio, nel caso di analisi per la ricerca di Legionelle, il periodo di incubazione per l’isolamento colturale delle colonie può richiedere anche 10 giorni. 

3. Reporting 

A conclusione delle analisi, rilasciamo un rapporto di prova con il dettaglio dei parametri verificati e il relativo esito (conforme o non conforme).

Cosa è cambiato con il Decreto “milleproroghe”

Il Decreto-legge n° 162 del 30 dicembre 2019 “milleproroghe”, convertito in legge con la Legge n. 8 del 28/02/2020, ha previsto le seguenti novità rispetto alle verifiche previste dal DPR 462/01:

  •  per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche (inerenti alle denunce di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, in base alle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, del citato D.P.R. n. 462;
  • per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche;
  • le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza, abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e accreditato da Accredia ai sensi del DPR 462/01, che opera con competenza e indipendenza di giudizio.

Nell’ambito non cogente ICT Genesia, pur non operando come Organismo Accreditato, applica comunque i medesimi requisiti previsti di imparzialità, indipendenza, riservatezza e competenza previsti dalla ISO17020 per un Organismo di Ispezione di terza parte di tipo A.

Grazie alla comprovata preparazione dei nostri ispettori, costantemente formati e aggiornati, avrai la certezza di affidarti a dei professionisti per la verifica dei tuoi impianti.

 

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

Quali sono le responsabilità dell’amministratore?

Per gli edifici in cui l’acqua è fornita al pubblico, il proprietario o il Legale Rappresentante della struttura deve vigilare affinché la sistemazione e la conservazione delle condutture comuni non cagioni danno alla salute dell’utenza e assicurare che i valori siano rispettati dal punto di allacciamento all’acquedotto (contatore) alle diramazioni verso le unità immobiliari o comunque fino al punto di consegna dell’acqua.

In condominio, la cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.) impone all’Amministratore di verificare periodicamente lo stato dell’impianto idrico condominiale e le condizioni delle tubature che, col tempo, potrebbero usurarsi ed esporre gli utenti a rischi per la propria salute.

Sull’amministratore di condominio ricade, infatti, la responsabilità, ex art. 2051 c.c. (beni in custodia), di vigilare sull’adeguatezza e la manutenzione dell’impianto idrico, al fine di garantire che i requisiti di potabilità dell'acqua non siano alterati per cause imputabili all'impianto idrico del condominio: nel punto di uscita (rubinetto di casa) l’acqua fornita ai condòmini deve essere conforme ai parametri previsti dalla legge (d.lgs 31/2001).

Quando l’amministratore è a conoscenza del cattivo stato dell’impianto (perdite, cattivi odori, etc.), è tenuto a prendere adeguati provvedimenti: in caso contrario, si presenterebbero profili di responsabilità passibili di sanzioni.

Con una periodica analisi delle acque, l’Amministratore agisce a tutela gli utenti dello stabile e limita i rischi derivanti dalle sue responsabilità dimostrando di aver ottemperato ai suoi obblighi, al tempo stesso prestando attenzione al risparmio economico del Condominio, poiché sarà l’esito delle analisi a suggerire se sono opportuni ulteriori interventi.

Quali sono i rischi di una scorretta manutenzione degli impianti idrici?

Quando gli impianti idrici o i materiali usati per realizzare le tubature sono usurati, questi potrebbero esporre l’utenza a rischi per la salute.
Ad esempio, la formazione di ristagni nelle condotte, tubazioni con terminali ciechi o troppo lunghi, oppure la presenza di incrostazioni di calcare o accumuli in serbatoi non sigillati può causare contaminazioni batteriche, come la Legionella, un batterio che può portare l’insorgenza di patologie anche gravi.

In un impianto idrico condominiale tradizionale, i fattori che possono influire sulla qualità dell’acqua sono riconducibili alla presenza di metalli e batteri. Altri elementi di valutazione permettono di avere un quadro complessivo (colore, odore, conducibilità, pH, cloro).

Scegliere con cura i materiali per le condutture e prevedere una periodica pulizia degli impianti sono semplici misure di prevenzione che offrono una maggiore protezione da rischi potenzialmente dannosi per la salute, come ad esempio il rilascio nell’acqua di sostanze come ioni di Ferro o Rame che può accadere quando vecchie tubature si usurano e corrodono nel tempo.

Cosa fare in caso di Legionella?

La Legionella è un batterio presente in ambienti acquatici naturali e artificiali, che prolifera, in particolare, in condizioni di ristagno d’acqua ed in presenza di almeno 25°C. L’inalazione di acqua contaminata da legionella in forma di aerosol può causare infezioni alle vie respiratorie come la Legionellosi, che ha un tasso di letalità del 10%-15% circa (con punte oltre il 30% in ambito ospedaliero).

Nel contesto Europeo, l’Italia è il paese con il tasso di notifica di casi di legionellosi più alto. Sono infatti circa 1.500 le persone che ogni anno contraggono questa malattia. Dunque, cosa fare in caso di contaminazione da Legionella?

Se c’è il sospetto di una contaminazione da Legionella, è importante effettuare al più presto un’analisi delle acque tramite un laboratorio di prove  accreditato per la ricerca della legionella.

Per la bonifica, occorre rivolgersi a professionisti specializzati che, in base al numero di colonie indicato sul rapporto di prova e alle caratteristiche dell’impianto, indicheranno i metodi di disinfezione più idonei e efficaci al caso.

Poiché il batterio della Legionella rappresenta un potenziale pericolo per la salute, è bene scongiurarne la sua diffusione con un’attenta attività di prevenzione.

Alcune buone pratiche in casa includono:

  • la pulizia di soffioni delle docce e rompigetto dei rubinetti per evitare la formazione di incrostazioni e la sostituzione in caso di usura
  • il flussaggio per almeno 5 minuti di acqua fredda e calda da rubinetti e docce quando non sono utilizzati per lunghi periodi
  • evitare di lasciare esposte al solo e piene di acqua le pompe di irrigazione utilizzate per il giardinaggio
  • asciugare con cura gli apparecchi per aerosolterapia dopo averli lavati con acqua sterile
  • pulire e/o sostituire regolarmente i filtri degli impianti di condizionamento

Per maggiori informazioni su cosa fare in caso di Legionella, leggi la nostra guida di approfondimento.

 

Come prevenire il rischio legionellosi?

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Legionella è classificata tra gli agenti patogeni (gruppo 2), perciò tutte le attività lavorative con impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione sono soggetti a rischio di esposizione a Legionella, pertanto il Datore di Lavoro deve far redigere una valutazione del rischio legionellosi e attuare le misure di prevenzione e protezione ritenute più adeguate alla situazione.

Fra gli ambienti di lavoro a rischio legionellosi rientrano, ad esempio, centri commerciali, strutture alberghiere e navi da crociera, palestre, piscine, centri termali e di benessere, studi dentistici e strutture sanitarie, ecc.

Anche gli ambienti condominiali sono soggetti a rischio legionellosi, perché la Legionella può svilupparsi, ad esempio, in impianti per la distribuzione di acqua calda sanitaria centralizzati, in serbatoi d’accumulo, impianti di irrigazione e fontane ornamentali.

Temperature comprese tra i 25°C e i 45°C, impianti usurati e corrosi e punti di ristagno sono alcuni dei fattori che possono facilitare l’insorgenza di contaminazioni.

In generale, l’adozione di misure preventive quali una corretta manutenzione e controlli periodici degli impianti idro-sanitari, in particolare quelli per il riscaldamento dell’acqua, di condizionamento e/o umidificazione, contribuisce a diminuire le probabilità di gravi contaminazioni batteriche.

Con la Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015 sono state formulate le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che stabiliscono le procedure da seguire sia per contrastare l’insorgenza di contaminazione, sia gli interventi di bonifica da eseguire in caso di rilevamento di contaminazioni da Legionelle. 

L’analisi periodica delle acque per la ricerca di Legionella è un’importante azione di controllo per la salvaguardia dello stato di salute delle persone.

Qual è la normativa di riferimento per l’analisi delle acque?

Il Decreto Legislativo n. 31 del 2001 (e successive modifiche D. Lgs. 27/2002) dispone l’obbligo di analizzare l’acqua destinata al consumo umano, specificando i parametri di idoneità per il controllo della qualità e precisando le responsabilità del gestore della rete idrica e dei proprietari o legali rappresentanti degli impianti privati.

Il D.lgs n.31/2001 stabilisce inoltre le seguenti sanzioni:

da euro 10.329 a euro 61.974 per chi fornisca acqua che contenga microrganismi, parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana (art. 19 comma 1);
da euro 5.164 a euro 30.987 quando i valori di parametri fissati dalla legge, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto (art. 19 comma 2).
 
Con il D.M. 14 giugno 2017 il Ministero della Salute ha recepito la direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. In particolare, l’Allegato II del Decreto precisa le specifiche per l’analisi dei parametri dell’acqua potabile.

Il 16 dicembre 2020 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva (UE) 2020/2184 che, in vigore dal 12 gennaio 2021, aggiorna i limiti di qualità delle acque destinate al consumo umano fissate dalla direttiva 98/83/CE e sostituirà il D. Lgs. 31/01 e il D.M. 14 giugno 2017.

La nuova direttiva prevede l’implementazione di un approccio basato sull’analisi del rischio e, tra le altre novità, c’è anche l’introduzione dei limiti per la Legionella, attualmente regolamentata in Italia dalla Conferenza Stato Regioni del 2015.

Ogni stato membro ha a disposizione 2 anni di tempo per rivedere la propria normativa nazionale e recepire le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva (UE) 2020/2184.

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti.

Perché rischiare? ICT Genesia mette a disposizione laboratori di prove accreditati, per garantire controlli accurati ed imparziali. Con minimo impegno di tempo e costi contenuti, potrete verificare se la vostra acqua è sicura.

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

Perché eseguire le verifiche sulle attrezzature di lavoro?

Con l’art. 71, comma 11, il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008) ha introdotto l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

A cosa servono le verifiche periodiche?

Le verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro hanno l’obiettivo di accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal produttore nel manuale d'uso
  • lo stato di conservazione e manutenzione
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore (specifiche dell'attrezzatura di lavoro)
  • l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

Come si effettuano le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro?

Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di richiedere la verifica, che deve essere svolta prima della scadenza della validità della precedente verifica.

Come indicato nel D.M. 11 aprile 2011, le verifiche possono essere svolte solo da Soggetti Abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di competenza territoriale.

Per la prima verifica il datore di lavoro può incaricare l’INAIL oppure, ai sensi del D.L. 69/2013 “Decreto del Fare, può chiedere all’INAIL di attivare un altro soggetto abilitato, come ICT Genesia. Tutte le verifiche periodiche successive alla prima possono essere svolte da tutti i soggetti abilitati.

Quali sono le attrezzature di lavoro soggette alle verifiche?

L’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. elenca tutte le attrezzature e impianti soggetti a verifiche. In particolare le attrezzature di sollevamento si suddividono in due gruppi:

  • Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) ldroestrattori a forza centrifuga

  • Gruppo SP - Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Per la sicurezza nel tuo luogo di lavoro, affidati a dei professionisti

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza accreditato per le verifiche ai sensi del DPR 162/99 (Impianti Elevatori) e del DPR 462/01 (Impianti Elettrici) che offre controlli tecnici e servizi ispettivi a imprese, enti e amministratori di condominio. 

ICT Genesia è abilitata a svolgere le verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro (Apparecchi di sollevamento cose / persone e Attrezzature a pressione) in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, e Valle D’Aosta.

Perché eseguire le verifiche sulle attrezzature di lavoro?

Con l’art. 71, comma 11, il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008) ha introdotto l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

A cosa servono le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro?

Le verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione hanno l’obiettivo di accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal produttore nel manuale d'uso
  • lo stato di conservazione e manutenzione
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore (specifiche dell'attrezzatura di lavoro)
  • l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

Quali sono le attrezzature e gli impianti soggetti alle verifiche?

L’Allegato VII del del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. elenca tutte le apparecchiature di lavoro soggette a verifiche.

In particolare rientrano nel Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento le seguenti attrezzature di lavoro:
a) Attrezzature a pressione:

  1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
  2. Generatori di vapor d'acqua
  3. Generatori di acqua surriscaldata
  4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
  5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
  6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi:

assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000

 

Come si effettuano le verifiche sulle attrezzature a pressione?

Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di richiedere la verifica, che deve essere svolta prima della scadenza della validità della precedente verifica.
Per le attrezzature a pressione (GVR) esistono quattro tipi di verifica:

  • Prima verifica periodica
  • Verifica periodica di Funzionamento
  • Verifica periodica di visita interna per generatori di vapore
  • Verifica periodica di integrità

Come indicato nel D.M. 11 aprile 2011, le verifiche sulle attrezzature di lavoro possono essere svolte solo da Soggetti Abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la prima verifica il Datore di Lavoro deve rivolgersi agli uffici INAIL competenti per il territorio. Tutte le verifiche periodiche successive alla prima possono essere svolte da tutti i soggetti abilitati con competenza territoriale.

ICT Genesia è abilitato a svolgere le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (Apparecchi di sollevamento cose / persone e Attrezzature a pressione) in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, e Valle D’Aosta.

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza accreditato per le verifiche ai sensi del DPR 162/99 (Impianti Elevatori) e del DPR 462/01 (Impianti Elettrici) che offre controlli tecnici e servizi ispettivi a imprese, enti e amministratori di condominio.

Per la sicurezza nel tuo luogo di lavoro, affidati a dei professionisti.

Con “cancelli automatici” quali tipologie di impianti si intendono?

Innanzitutto, è bene precisare che le tipologie di impianti automatici su cui si eseguono controlli sulla sicurezza sono i seguenti:

•           cancelli automatici scorrevoli oppure cancelli ad ante battenti

•           portoni motorizzati basculanti, sezionali e avvolgibili

•           porte automatiche

•           chiusure a sbarra

Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza dei cancelli automatici?

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010, stabilisce che il cancello automatico (così come i portoni e le barriere) deve essere considerato a tutti gli effetti una macchina (definita all’art. 2 come “insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”).

In quanto “macchina”, anche il cancello automatico deve rispettare specifici standard di sicurezza, stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 12453/22.

Perché è importante verificare la sicurezza di portoni e cancelli automatizzati?

Secondo le stime, oltre il 90% delle automazioni in Italia non sono marchiate CE, perciò non sono certificate e non garantiscono la sicurezza richiesta dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Questo è un problema che spesso ricade sul proprietario o sul legale rappresentante dello stabile dove è installato l’impianto, a cui spetta di incaricare aziende di comprovata serietà, affinché siano garantite la sicurezza ed il mantenimento dell’efficienza del cancello automatico.

Far eseguire da un ente terzo, come ICT Genesia, un controllo dell’impianto consente di accertare le effettive condizioni di sicurezza del cancello automatico e avere evidenza di eventuali non conformità, da segnalare al proprio manutentore di fiducia per provvedere ai necessari interventi.

La manutenzione dei cancelli automatici è obbligatoria: perché non è sufficiente?

È la stessa Direttiva Macchine che istituisce l’obbligo di manutenzione dei cancelli automatici. È l’installatore dell’impianto che fornisce le giuste informazioni riguardo alla manutenzione, indicandone la periodicità al proprietario dell’impianto, che dovrà attivare un servizio di manutenzione programmata.

Un Amministratore di Condominio, ad esempio, è tenuto ad avvalersi di un manutentore specializzato per assicurare il corretto funzionamento del cancello automatico, ma la manutenzione non è sufficiente a garantire che l’impianto sia anche sicuro: un cancello automatico potrebbe funzionare regolarmente, ma rappresentare un rischio per la sicurezza poiché privo di misure di protezione, ad esempio.

Quali sono le responsabilità dell’Amministratore di Condominio o del proprietario del cancello automatico?

Prima di tutto, il proprietario o il legale rappresentante del cancello automatico deve rivolgersi a un’azienda specializzata in sistemi di chiusura.

L’installatore è obbligato per legge a rilasciare un fascicolo tecnico che attesti la sicurezza del cancello automatico. Questo fascicolo si compone di una serie di documenti, fra i quali:

  • dichiarazione CE di conformità dell’impianto
  • disegno e schema elettrico del cancello automatico
  • manuali tecnici di installazione e manutenzione
  • istruzioni d’uso dell’impianto
  • dichiarazioni di conformità dei singoli componenti

In caso di cancello esistente, l’installatore deve rilasciare la documentazione sopra descritta qualora effettuasse modifiche significative dell’impianto. In particolare, deve:

  • valutare l’idoneità di tutti i componenti dell’impianto
  • verificare il funzionamento dell’automazione e dei componenti accessori
  • eliminare i rischi presenti
  • rilasciare il fascicolo tecnico dell’impianto

Inoltre, va tenuto un registro di manutenzione dell’impianto, contenente tutti i riferimenti degli interventi effettuati, compresa l’installazione, le manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie e le eventuali riparazioni e/o modifiche effettuate

In base al Codice Civile (art. 2087), se il mancato monitoraggio e manutenzione causa un infortunio, per il proprietario o legale rappresentante dello stabile si può configurare la responsabilità per colpa, per non aver agito con diligenza, prudenza e perizia.

In cosa consiste la nostra verifica per la sicurezza dei cancelli automatici?

Attraverso tecnici assunti direttamente, ICT Genesia effettua un controllo approfondito e professionale dell’impianto attraverso un rilievo tecnico strumentale (in base alla norma tecnica UNI EN 12453/22), che esplicita la situazione reale del cancello e/o portone automatizzato.

Per controllare la sicurezza di un cancello automatico, l’indagine svolta dai nostri tecnici include:

  • Esame visivo per verificare aspetti come l’integrità della struttura, l’utilizzo di componenti a norma o la presenza di eventuali gruppi azionamento idraulici o pneumatici e di soglie superiori a 4 mm
  • Esame documentale per controllare la presenza di marcatura CE sul cancello e di altri documenti tecnici come la Dichiarazione di Conformità CE, il registro e il piano manutenzione, nonché informazioni su eventuali rischi residui non protetti
  • Controllo di altri requisiti per la sicurezza, come ad esempio la presenza e il funzionamento di fotocellule, dispositivi di protezione, arresto di emergenza, segnaletica e mezzi di segnalazione (lampeggiante), il rispetto di distanze di sicurezza
  • Verifica di elementi che potrebbero ridurre o aumentare i potenziali rischi, come ad esempio la presenza di bordi affilati, maniglie, parti sporgenti, oppure di feritoie anta scorrevole e muro di recinzione
  • Prove di ripresa del funzionamento in sicurezza dopo interruzione di alimentazione o guasto, oltre alla verifica di coerenza dei comandi e spazi di sicurezza

Per la sicurezza dei cancelli automatici, in particolare è importante ridurre o eliminare i possibili rischi.

I principali rischi valutati dal personale di ICT Genesia durante i rilievi tecnici sono i seguenti:

  • Perdita di stabilità e caduta delle parti
  • Inciampo
  • Schiacciamento o impatto sul bordo principale di chiusura
  • Impatto e schiacciamento nell’area di apertura
  • Cesoiamento tra anta scorrevole e il fisso in apertura e chiusura
  • Rischi meccanici dovuti al movimento del cancello (es. convogliamento piedi sul bordo inferiore)
  • Rischi elettrici e di compatibilità elettromagnetica
  • Sicurezza e affidabilità del gruppo di azionamento e dei dispositivi di comando e sicurezza
  • Integrazione della sicurezza e informazioni

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti.

Crediamo che affidare a un ente terzo di comprovata serietà il compito di verificare la sicurezza di un impianto sia una scelta consigliabile per chi desidera garantire un livello di sicurezza soddisfacente.

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza che opera con competenza e indipendenza di giudizio: la nostra società e il nostro personale non effettuano interventi di manutenzione o riparazione, né perizie. 

Ricevuto il nostro Rilievo Tecnico Strumentale, il proprietario o legale rappresentante dell’impianto potrà rivolgersi al proprio manutentore nel caso in cui fossero necessari degli interventi per ridurre i rischi riscontrati e ottenere così un cancello automatico più sicuro attraverso una gestione attenta e preventiva.

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

Che cosa sono le verifiche periodiche degli ascensori?

In base al DPR 162/99, dopo essere stati installati, tutti gli impianti elevatori (come ascensori, montacarichi, montascale e piattaforme elevatrici per disabili) devono essere sottoposti a verifica periodica.

La verifica periodica ascensori è finalizzata ad accertare se:

  • i dispositivi di sicurezza funzionano correttamente
  • i componenti da cui dipende la sicurezza dell’impianto conservano le loro condizioni di efficienza e funzionamento
  • l'impianto è stato sottoposto agli interventi eventualmente prescritti in occasione di precedenti verifiche

Durante la verifica periodica, l’ispettore esamina:

  • diversi ambienti dell’impianto, come ad esempio la cabina, il locale macchine, il vano di corsa, la fossa, il locale rinvii, ecc.
  • vari elementi legati al funzionamento e alla sicurezza dell’impianto, come ad esempio il paracadute, l’apparato motore, gli organi di sospensione, le apparecchiature idrauliche, ecc.
  • la documentazione tecnica relativa all’impianto (es. libretto di matricola, manuale d’uso e manutenzione, allegati tecnici, ecc.)

Per svolgere la verifica, l'ingegnere utilizza un kit di strumenti da tarare periodicamente secondo rigorosi programmi.

Le risultanze dell’ispezione sono riportate su un verbale (con esito positivo o negativo), che il proprietario o legale rappresentante dell’impianto deve conservare, a garanzia di avere ottemperato a tutti gli obblighi di legge.

L’obiettivo della verifica è controllare che l’impianto sia conforme a quanto prescritto in materia di sicurezza e che non siano presenti irregolarità.

Che cos'è il DPR 162/99?

Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. è il Decreto del Presidente della Repubblica che regolamenta l’attuazione delle Direttive Europee sugli ascensori (95/16/CE e 2014/33/UE successivamente). Il decreto definisce i requisiti di sicurezza degli impianti elevatori e le modalità in base alle quali valutarne la conformità per la messa in commercio.

Inoltre, questo “Regolamento” prescrive lo svolgimento sia delle attività manutentive sia delle verifiche periodiche al fine di garantire la corretta conservazione della funzionalità degli impianti.

Perché eseguire le verifiche periodiche ascensori?

La verifica periodica ha l’obiettivo di controllare la sicurezza dell’impianto elevatore, a tutela dell’utenza che lo utilizza.

Le verifiche periodiche ascensori sono un obbligo di legge e, ai sensi della normativa vigente, sono da eseguire obbligatoriamente con periodicità almeno biennale su tutti gli impianti elevatori, a prescindere dall’edificio in cui sono installati, al fine di poterli mantenere in esercizio.

Il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto, dunque, è tenuto a incaricare soggetti abilitati alle verifiche al fine di assolvere questo obbligo di legge.

Attenzione!


Le verifiche periodiche ascensori non sostituiscono né la manutenzione né gli interventi di ammodernamento dell’impianto, che sono attività altrettanto essenziali ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti elevatori.

Chi può svolgere le verifiche DPR 162/99 sugli ascensori?

Le verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori e altri impianti elevatori possono essere eseguite esclusivamente da ingegneri abilitati dell’ASL/ARPA con competenza territoriale oppure di un Organismo di controllo accreditato, come ICT Genesia.

Quando eseguire la verifica straordinaria?

Ci sono alcune situazioni in cui si rende necessario eseguire una verifica straordinaria. In questi casi, ICT Genesia valuta la documentazione tecnica a supporto fornita dal proprietario, effettua il sopralluogo tecnico ed emette il relativo verbale.

La verifica straordinaria sugli ascensori è obbligatoria nei seguenti casi:

1. Modifiche costruttive dell'impianto

La verifica straordinaria è obbligatoria ogni volta che in un impianto elevatore si sostituiscono componenti principali (ad esempio il quadro elettrico di manovra, il macchinario di sollevamento, la cabina, i dispositivi di sicurezza, ecc.) oppure quando si effettuano modifiche alla velocità, alla corsa, alla portata, ecc. In base al D.P.R. 162/99, la verifica straordinaria è necessaria ai fini della rimessa in esercizio dell’impianto a seguito degli interventi di modifica.

Attenzione!

Per poter far eseguire la verifica straordinaria, la ditta che esegue le modifiche dovrà produrre una specifica documentazione costituita dalla dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (come previsto dal DM 37/2008) e dalla documentazione tecnica specifica relativa alle modifiche apportate.

Ricorda!
In base all’art.12 del D.P.R. 162/99, il proprietario o legale rappresentante dell’impianto dovrà comunicare al Comune di competenza le modifiche eseguite, inviando anche il verbale positivo di verifica straordinaria.

2.Tardiva comunicazione di messa in esercizio

Quando si mette in esercizio un nuovo impianto elevatore, il proprietario o legale rappresentante dell’impianto deve inviare la comunicazione al Comune di competenza, per ottenere il numero di matricola, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità. Nei casi in cui non si riesce a provvedere all’invio di tale comunicazione nei tempi previsti, diventa necessario svolgere una verifica straordinaria. Lo scopo della verifica è confermare la rispondenza delle condizioni che hanno consentito l’emissione della dichiarazione di conformità.

Attenzione!

Per l’esecuzione della verifica sarà necessaria la dichiarazione di conformità dell’impianto, corredata della documentazione tecnica che dimostri la configurazione dell’impianto corrispondente.

3.Esito negativo della precedente verifica periodica

Nei casi in cui, a seguito della verifica periodica, l’ispettore emette un verbale negativo, è necessario sottoporre l’impianto a una verifica straordinaria, che si dovrà svolgere dopo che il Legale Rappresentante (o il Proprietario) dell’impianto avrà provveduto a far effettuare tutti gli interventi necessari a rimuovere le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica periodica.

Il verbale di verifica straordinaria, in tal caso, dovrà evidenziare in modo dettagliato quanto eseguito per la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo della precedente verifica.

Ricorda!

Il proprietario o legale rappresentante dell’impianto dovrà trasmettere il verbale della verifica straordinaria al Comune di competenza per poter rimettere in esercizio l’ascensore.

4.Incidente

Nella sfortunata ipotesi in cui si dovesse verificare un incidente di notevole entità, anche in assenza di danni a persone, il Legale Rappresentante (o il Proprietario) dell’impianto è tenuto a darne comunicazione agli uffici comunali di competenza, che impongono il fermo impianto. Anche in questo caso, per rimettere in esercizio l’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria che attesti la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto, nonché la completa rimozione delle cause che hanno portato all’incidente. Tale verbale dovrà poi essere trasmesso al Comune di competenza per la rimessa in esercizio dell’impianto.

In tutti gli altri casi, è sufficiente programmare le verifiche periodiche con cadenza biennale.

Certificazioni, collaudi e verifiche ascensori: facciamo chiarezza

Certificazioni CE/UE

Per poter essere commercializzati e messi in funzione, tutti gli impianti elevatori installati dal 1999 devono avere la marcatura CE ed essere conformi ai sensi della direttiva in vigore all’atto della certificazione, a garanzia del corretto funzionamento e della costruzione dell’impianto secondo le disposizioni vigenti.

Dunque, la Certificazione CE/UE – spesso definita anche “collaudo” - consiste in una valutazione della conformità, effettuata da un ente di certificazione autorizzato (Organismi Notificati accreditati da Accredia).

Ogni impianto in esercizio deve possedere il proprio libretto di matricola (o fascicolo tecnico), documento che ne sancisce la regolarità e la legalità. In assenza di libretto tecnico, è importante che il proprietario dell’impianto si attivi nelle forme più opportune, in base alla tipologia dell’impianto, per ottenerne i duplicati.

Certificazioni Preventive per volumi di rifugio in deroga

Quando un ascensore è installato in edifici che hanno vincoli insormontabili alla realizzazione dei normali volumi di rifugio in fossa e/o testata (es. un palazzo d’epoca sottoposto a vincoli delle belle arti, un stabile con limiti idrogeologici o strutturali, ecc.), va richiesta una Certificazione preventiva, rilasciata da parte di un Organismo Notificato, attestante l’effettiva sussistenza degli impedimenti, che il proprietario dell’impianto dovrà inviare al Ministero competente.

Verifiche periodiche e verifiche straordinarie

Le verifiche sono un’attività ispettiva svolta da un ente terzo di controllo, come ICT Genesia (che nel 2018 ha rinunciato alla notifica CE per le attività di certificazione, diventando Organismo di Ispezione, accreditato come Ente Terzo di Tipo A), che verifica la sicurezza dell’impianto, a cadenza biennale quando è sufficiente una verifica periodica oppure attraverso una verifica straordinaria nei casi in cui questa sia necessaria. 

Quali responsabilità per il proprietario o legale rappresentante dell'impianto?

Ai sensi del DPR 162/99, per assolvere ai propri doveri, il proprietario o legale rappresentante di un impianto elevatore deve:

  • affidare la manutenzione a un’impresa abilitata e di comprovata serietà
  • incaricare un organismo accreditato per l’esecuzione delle verifiche periodiche biennali
  • provvedere tempestivamente a riparazioni o sostituzioni segnalate come necessarie dalla ditta di manutenzione o dall’ente di verifica e predisporre un piano di interventi di ammodernamento per garantire la sicurezza di impianti vetusti
  • assicurarsi di disporre di tutta la documentazione tecnica relativa all’impianto (es. dichiarazione di conformità, libretto di immatricolazione, verbali delle verifiche, registro delle manutenzioni, ecc.)
  • nei casi di installazione di un nuovo impianto, richiedere la matricola al Comune di competenza entro 60gg dalla data di emissione della dichiarazione di conformità
  • predisporre il fermo impianto e richiedere una verifica straordinaria (previa eliminazione delle cause che hanno portato al fermo impianto) nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
     

Per la sicurezza dei tuoi impianti, affidati solo a dei professionisti.

ICT Genesia è un Organismo di Ispezione di parte terza, accreditato da Accredia per svolgere le verifiche ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i., che opera con competenza e indipendenza di giudizio, in quanto non effettua interventi di manutenzione o perizie.

Grazie alla comprovata preparazione dei nostri ingegneri, costantemente formati e aggiornati, avrete la certezza di affidarvi a dei professionisti per verificare i vostri impianti e ottemperare agli obblighi di legge.

Abbiamo a cuore la vostra sicurezza.

Elenco Generale collaudi SICAPT
Elenco Generale collaudi ICT Genesia
Elenco Generale collaudi Reggio Controlli
Elenco Generale collaudi Genesia Certificazioni
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Elenco Generale collaudi ICT Istituto Controlli Tecnici




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